G.U. n. 151 del 30-06-08
DECRETO-LEGGE 30 giugno 2008 , n. 113
Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonche' di assicurare la funzionalita' del sistema di istruzione universitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. - Consulenza in materia di investimenti
1.
All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le
parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
Art. 2. - Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello
Stato
1. Il termine per il completamento delle procedure di
assunzione di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2008.
2. Il termine per il
completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del
personale di magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tale
fine, per gli anni 2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed
all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il
reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a
valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni.».
Art. 3. - Istituzione delle nuove province
1. I termini
di cui agli articoli 4, comma 1, delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, e n. 148, e
dell'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi alla
adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Ministro dell'interno, concernente i provvedimenti necessari per l'istituzione
nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria -
Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno
2009.
Art. 4. - Comunita' montane
1. All'articolo 2, comma 17,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre
2008».
2. All'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».
Art. 5. - Termovalorizzatori
1. All'articolo 2, comma
137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite
le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»;
b) le
parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».
Art. 6. - Prevenzione incendi delle strutture ricettive
turistico-alberghiere
1. All'articolo 3 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;
b)
il comma 2-bis e' abrogato.
Art. 7. - Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni
ombelicali
1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio
2009».
Art. 8. - Arbitrati
1. I termini di cui all'articolo 15
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle
competenze ivi prevista.
Art. 9. - Impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua
1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008».
Art. 10. - Riordino dei consorzi di bonifica
1.
All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
«30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
Art. 11. - Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
s.p.a.
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008».
Art. 12. - Reclutamento dei docenti universitari
1.
All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
«fino al 31 dicembre 2008» sono sostitute dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 30 novembre 2008».
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
2. Alle procedure indette dopo il 30
giugno 2008 si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43.
Art. 13. - Assunzione di ricercatori
1. Per l'anno 2008
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di
ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca, le risorse di cui
all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo
stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse gia' utilizzate
nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle
universita' ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n.
230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con
le modalita' previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell'organico vigente
presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui
all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.
2.
L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e' abrogato.
Art. 14. - Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato
d'indirizzo per la valutazione della ricerca
1. Il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui
all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' prorogato, nella
composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino
al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al
completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), di cui all'articolo 2, commi 138-141, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286.
2. Per le attivita' di funzionamento del CNVSU e del Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse
finanziarie previste dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.